Marchi e Certificati Volontari

Marcatura CE

In Europa esistono delle direttive comunitarie che impongono requisiti minimi di sicurezza dei lavoratori, dei consumatori e per la tutela dell’ambiente.
I prodotti possono essere commercializzati all’interno dell’Unione Europea solo se rispettano tali direttive e sono dotati di marcatura CE, che si può apporre se vengono soddisfatti i requisiti sopra menzionati.

La marcatura CE consente l’accesso al mercato europeo, ma non è un’approvazione, né una certificazione o un marchio di qualità.
La marcatura CE è un’autodichiarazione del produttore che attesta il rispetto dei requisiti delle direttive: permette ai prodotti l’immissione sul mercato europeo, consente il libero movimento dei beni e anche il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Alcune direttive e regolamenti, ad esempio la 2000/14/CE – emissione acustica o il (UE) 2016/426 – prodotti a gas, impongono però il rilascio di un certificato UE di tipo da parte di un organismo notificato (1) europeo per dimostrare la conformità ai requisiti delle suddette direttive preventiva alla marcatura CE.
Nel caso in cui non dovesse sussistere tale obbligo, esiste comunque la possibilità da parte del fabbricante di richiedere a titolo volontario una certificazione del suo prodotto ad un ente terzo.

Certificati CE e Volontari

Marcatura CE

In Europa esistono delle direttive comunitarie che impongono dei requisiti minimi di sicurezza dei lavoratori, dei consumatori e per la tutela dell’ambiente.
I prodotti possono essere commercializzati all’interno dell’Unione Europea se rispettano tali direttive e sono dotati di marcatura CE, apposta in seguito al rispetto dei requisiti sopra menzionati.

La marcatura CE consente l’accesso dei prodotti al mercato europeo, ma non è un’approvazione, né una certificazione o un marchio di qualità.
La marcatura CE è un’autodichiarazione del produttore che attesta il rispetto dei requisiti delle direttive: permette ai prodotti l’immissione sul mercato europeo, consente il libero movimento dei beni e anche il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Alcune direttive e regolamenti, ad esempio 2000/14/CE – emissione acustica o (UE) 2016/426 – prodotti a gas, impongono il rilascio di un certificato UE di tipo da parte di un organismo notificato (1) europeo per dimostrare la conformità ai requisiti delle suddette direttive.
Nel caso in cui non dovesse sussistere tale obbligo, esiste comunque la possibilità da parte del fabbricante di richiedere a titolo volontario una certificazione del suo prodotto ad un ente terzo.

Organismo notificato (1)è un ente di certificazione (istituto tecnico o laboratorio di prova) che viene riconosciuto dalle autorità competenti di uno Stato membro UE e notificato alla Commissione Europea.

Certificati CE e Voluntari

La certificazione volontaria può anche implicare una marcatura (volontaria) aggiuntiva a quella obbligatoria CE. Di seguito verrà esposto come un marchio volontario potrebbe essere caratterizzato.

Il marchio H è un marchio di sicurezza verificata certificato volontariamente. Esso viene applicato ai prodotti finiti e indica la loro conformità a specifici requisiti Helianteck sulla sicurezza dei prodotti. Chi ottiene la certificazione H dimostra di rispettare i requisiti di sicurezza di base dei prodotti elettrici o meccanici, l’assenza di sostanze chimiche pericolose, l’ergonomia, il rumore ed include anche la valutazione della produzione in fabbrica.

Il marchio H è volontario, accompagna il prodotto per evidenziare che un ente di terza parte lo ha verificato e che annualmente monitora la produzione. I prodotti con il marchio H sono stati sottoposti a rigorosi test e valutazioni. Dunque, la presenza della certificazione H sui prodotti, ampiamente diffusa e riconosciuta dalle aziende, dai rivenditori e dai consumatori, garantisce un vantaggio certo sul mercato rispetto ai prodotti comparabili, ma senza il marchio.

La certificazione volontaria può anche implicare una marcatura (volontaria) aggiuntiva a quella obbligatoria CE. Di seguito verrà esposto come un marchio volontario potrebbe essere caratterizzato.

Il marchio H è un marchio di sicurezza verificata certificato volontariamente.
Esso viene applicato ai prodotti finiti e indica la loro conformità a specifici requisiti Helianteck sulla sicurezza dei prodotti.
Chi ottiene la certificazione H dimostra di rispettare i requisiti di sicurezza di base dei prodotti elettrici o meccanici, l’assenza di sostanze chimiche pericolose, l’ergonomia, il rumore ed include anche la valutazione della produzione in fabbrica.

Il marchio H è volontario, accompagna il prodotto per evidenziare che un ente di terza parte lo ha verificato e che annualmente monitora la produzione.
I prodotti con il marchio H sono stati sottoposti a rigorosi test e valutazioni. Dunque, la presenza della certificazione H sui prodotti, ampiamente diffusa e riconosciuta dalle aziende, dai rivenditori e dai consumatori, garantisce un vantaggio certo sul mercato rispetto ai prodotti comparabili, ma senza il marchio.

Organismo notificato (1) – è un ente di certificazione (istituto tecnico o laboratorio di prova) che viene riconosciuto dalle autorità competenti di uno Stato membro UE e notificato alla Commissione Europea.

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L’accreditamento degli enti di certificazione volontaria

La scelta dell’ente di certificazione dovrebbe ricadere su enti accreditati (2), ovvero su quegli organismi che vengono sottoposti a verifiche e controlli circa la correttezza e serietà delle modalità di valutazione e conseguente rilascio delle certificazioni volontarie. Con il termine accreditamento, si indica il riconoscimento formale dell’idoneità dell’ente a svolgere la propria attività di certificazione volontaria dei prodotti. In Italia, l’accreditamento degli enti di certificazione è affidato ad ACCREDIA che, a sua volta, mediante accordi di mutuo riconoscimento e controllo reciproco, assicura la validità della certificazione in ambito internazionale.

Si ribadisce che il rilascio di una certificazione volontaria non è in alcun modo collegata ad una certificazione UE di tipo rilasciata da un organismo notificato.

L’accreditamento degli enti di certificazione volontaria

La scelta dell’ente di certificazione dovrebbe ricadere su enti accreditati (2), ovvero su quegli organismi che vengono sottoposti a verifiche e controlli circa la correttezza e serietà delle modalità di valutazione e conseguente rilascio delle certificazioni volontarie. Con il termine accreditamento, si indica il riconoscimento formale dell’idoneità dell’ente a svolgere la propria attività di certificazione volontaria dei prodotti. In Italia, l’accreditamento degli enti di certificazione è affidato ad ACCREDIA che, a sua volta, mediante accordi di mutuo riconoscimento e controllo reciproco, assicura la validità della certificazione in ambito internazionale.

Si ribadisce che il rilascio di una certificazione volontaria non è in alcun modo collegata ad una certificazione UE di tipo rilasciata da un organismo notificato.

Ente accreditato (2) – è un ente di certificazione (istituto tecnico o laboratorio di prova) al quale vengono riconosciute la competenza e l’imparzialità nelle sue attività di ispezione, verifica e validazione di prodotti dagli enti preposti

Ente accreditato (2) – è un ente di certificazione (istituto tecnico o laboratorio di prova) al quale vengono riconosciute la competenza e l’imparzialità nelle sue attività di ispezione, verifica e validazione di prodotti dagli enti preposti

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