Nuova etichettatura e marcatura CE delle batterie

Il nuovo regolamento UE 2023/1542 introduce tutte le informazioni necessarie riguardanti le caratteristiche principali che devono marcare le batterie, tra cui la capacità e la quantità della presenza di alcune sostanze pericolose.

Data la grande vastità delle informazioni richieste dal regolamento, è necessario analizzare nel dettaglio ogni parte di esse per una migliore comprensione.

Marcatura CE

Una delle modifiche più sostanziali, introdotte dal regolamento, consiste nella marcatura CE delle batterie. Tale disposizione si applica a decorrere dal 18 agosto 2024 e prevede che la marcatura sia apposta in modo visibile, leggibile e indelebile.

È possibile che, date le dimensioni ridotte della batteria, la marcatura CE non possa essere consentita. In tal caso, si può optare per la sua apposizione sull’imballaggio o sui documenti di accompagnamento.

Simbolo della raccolta differenziata

A decorrere dal 18 agosto 2025, tutte le batterie sono contrassegnate con il simbolo per la raccolta differenziata delle batterie.

Etichetta contenente informazioni generali

A decorrere dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione le informazioni generali che devono essere apposte su tutte le batterie sull'etichetta sono:

    le informazioni che identificano il fabbricante (1);
    la categoria della batteria e le informazioni che la identificano;
    il luogo di fabbricazione (ubicazione geografica dello stabilimento di fabbricazione della batteria);
    la data di fabbricazione (mese e anno);
    il peso;
    la capacità;
    la composizione chimica;
    le sostanze pericolose presenti nella batteria diverse dal mercurio, dal cadmio o dal piombo;
    l’agente estinguente utilizzabile;
    le materie prime critiche presenti nella batteria con una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso.
Fabbricante (1) qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità

Etichetta contenente informazioni relative alla capacità

A decorrere dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione:

    le batterie portatili ricaricabili,
    le batterie per mezzi di trasporto leggeri e
    le batterie per autoveicoli

sono provviste di un’etichetta contenente le informazioni relative alla loro capacità.

Batterie non ricaricabili

A decorrere dal 18 agosto 2026 o 18 mesi dopo la data di entrata in vigore dell’atto di esecuzione le batterie portatili non ricaricabili sono provviste di un’etichetta contenente le informazioni sulla durata media minima quando usate in applicazioni specifiche e di un’etichetta con l’indicazione «non ricaricabile».

Simboli del cadmio e del piombo

Tutte le batterie che contengono più dello 0,002 % di cadmio o più dello 0,004 % di piombo sono contrassegnate con il simbolo chimico del relativo metallo: Cd o Pb. Il relativo simbolo chimico indicante il tenore di metalli pesanti è apposto sotto al simbolo della raccolta differenziata.

Codice QR

Per garantirne la disponibilità nel tempo, tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili anche mediante codici QR che sono stampati o incisi sulle batterie o apposti sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento delle batterie. Pertanto, a decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie sono contrassegnate con un codice QR. Il codice QR è in alto contrasto con il colore di fondo e di dimensioni facilmente leggibili con un lettore di QR comunemente disponibile, come quello integrato in un dispositivo di comunicazione portatile. Il codice QR darà accesso a:

    passaporto della batteria (add link for blog post on that topic) per le batterie per mezzi di trasporto leggeri, per le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e per le batterie per veicoli elettrici;
    la quantità di cobalto, piombo, litio o nichel recuperata dai rifiuti e presente nei materiali attivi della batteria per le batterie per autoveicoli;
    le informazioni menzionate nei paragrafi soprastanti, la dichiarazione di conformità e le informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti delle batterie per le altre batterie.

Inoltre, è possibile che vengano previsti tipi alternativi di etichette intelligenti utilizzabili al posto di o in aggiunta al codice QR, in considerazione dei progressi tecnologici e scientifici. Le etichette e il codice QR sono stampati o incisi sulla batteria in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora ciò non sia possibile o non sia garantito a causa della natura e delle dimensioni della batteria, le etichette e il codice QR sono apposti sull’imballaggio e sui documenti di accompagnamento.

Fabbricante (1) qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità

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