Legge europea sull'accessibilità - Direttiva (UE) 2019/882

L'accessibilità delle apparecchiature informatiche (ITE) non è più una caratteristica “superflua” nell'Unione europea. Con la direttiva (UE) 2019/882, meglio nota come Legge europea sull'accessibilità (EAA), l'accessibilità è diventata un requisito giuridico obbligatorio in tutto il mercato dell'UE. La presente legge non pregiudica la direttiva (UE) 2017/1564 e il regolamento (UE) 2017/1563. Ma cosa prevede esattamente questa direttiva, chi è tenuto a rispettarla e quali sono i requisiti?

Ambito di applicazione

Prima dell'entrata in vigore dell'EAA, le norme in materia di accessibilità variavano notevolmente da un paese all'altro. Ciò creava ostacoli non solo per gli utenti, ma anche per le imprese che operano a livello transfrontaliero. La legge europea sull'accessibilità (EAA) armonizza il mercato interno eliminando gli ostacoli causati dalle divergenze tra le normative nazionali. Inoltre, garantisce che le persone con disabilità possano partecipare pienamente e su un piano di parità alla vita sociale. La presente legge si applica a:

  • Produttori
  • Importatori
  • Distributori
  • Fornitori di servizi
  • Piccole e medie imprese (PMI)

  • Ed esclude:
  • Le microimprese (meno di 10 dipendenti e fatturato ridotto) possono essere esentate da alcuni obblighi relativi ai servizi.

Prodotti e servizi coinvolto

L'accessibilità deve essere integrata fin dalla progettazione nei prodotti:

  • Hardware e sistemi operativi
  • Smartphone e tablet
  • Lettori di libri elettronici (e-readers)
  • Terminali di pagamento
  • Sportelli bancomat
  • Macchine per l’emissione di biglietti
  • Terminale per il check-in
  • Apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica
  • Apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per:
    • Servizi di comunicazione elettronica
    • Servizi di media audiovisivi

e servizi:

  • Siti web e app di e-commerce
  • Servizi bancari
  • Comunicazioni elettroniche (telefonia, messaggistica)
  • Accesso ai servizi di media audiovisivi
  • Servizi digitali nel settore dei trasporti (sito web, app mobili, biglietteria elettronica, check-in)
  • e-book e software specifici
  • chiamate al numero unico europeo di emergenza 112

Prodotti e servizi esclusi

  • Terminali interattivi self-service e servizi di informazione installati come componenti integrati di veicoli, aeromobili, navi o materiale rotabile
  • E-commerce per servizi machine-to-machine
  • E-commerce per siti web e app mobili “machine-to-all” con contenuti multimediali preregistrati prima del 28 giugno 2026
  • Formati dei file di Office precedenti al 28 giugno 2026
  • Le mappe online e i relativi servizi
  • Contenuti di terzi che non hanno alcun legame con l'operatore economico (non finanziati, sviluppati o controllati da quest'ultimo)
  • Archivi di siti web e app mobili non aggiornati né modificati dopo il 28 giugno 2026

Requisiti principali

La direttiva non prescrive soluzioni tecniche precise. Definisce invece requisiti funzionali di accessibilità, basandosi sui seguenti concetti fondamentali:

  • Le informazioni devono essere accessibili (ad esempio, compatibili con i lettori di schermo)
  • Le interfacce utente devono essere accessibili (ad esempio, utilizzabili senza mouse)
  • I contenuti devono essere comprensibili e prevedibili
  • I prodotti e i servizi devono essere sufficientemente robusti da funzionare con le tecnologie assistive

I requisiti dettagliati, specifici per ciascun tipo di prodotto e servizio, sono indicati nelle diverse sezioni dell'allegato I della direttiva (UE) 2019/882 e devono essere tenuti in considerazione.

Linee guida armonizzate

  • EN 301549
  • Serie WCAG, di cui WCAG 2.2 è l'ultima versione pubblicata

Attuazione

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