La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - OJEU, n. L 135, ha pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, applicabile a decorrere dal 13 dicembre 2024.
Il nuovo regolamento andrĂ ad abrogare la vecchia direttiva 2001/95/CE, la quale necessitava di una revisione e aggiornamento in vista delle innovazioni tecnologiche e di vendite online avvenute negli ultimi 20 anni.
L’obiettivo generale del nuovo regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori, andando a supplire laddove la normativa settoriale, che affronta gli aspetti relativi alla sicurezza di specifici prodotti, non arriva. Infatti, risulta impossibile nella pratica adottare una normativa per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri. Pertanto vi è la necessità di un quadro legislativo, dotato di una base ampia e a carattere orizzontale, che colmi le lacune esistenti.
Il regolamento si applica ai prodotti immessi sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche nell’Unione che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione, ricalcando quanto specificato nella direttiva.
Invece, l'ambito di esclusione è stato meglio definito rispetto alla vecchia direttiva,
la quale citava espressamente soltanto gli oggetti di antiquariato.
Le categorie di prodotti che sono escluse dal regolamento sono:
La vecchia direttiva, entrata in vigore più di 20 anni fa, non era stata concepita per trattare le vendite online come le intendiamo oggi. Infatti, le vendite a distanza erano state menzionate una sola volta, nella sezione dei “considerando”. Data la natura stessa di una direttiva - atto giuridico che viene recepito dagli stati membri - il concetto di vendita a distanza risultava piuttosto farraginoso. Pertanto, è qui che il nuovo regolamento - atto giuridico vincolante - entra in gioco.
L'articolo 4 tratta le vendite a distanza in modo chiaro e inequivocabile: «I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione.»
Vengono altresì esplicitate le informazioni necessarie da riportare nel caso delle vendite a distanza, che figurano come dei veri e propri obblighi degli operatori economici.
Il principio che accomuna la direttiva e il regolamento è quello secondo cui gli operatori economici immettono sul mercato solo prodotti sicuri. Nel regolamento vengono elaborati i requisiti di sicurezza dei prodotti. A tal proposito si delineano chiaramente i punti considerati nella valutazione della sicurezza di un prodotto.
Di seguito vengono esplicitati i punti piĂą salienti:
I fabbricanti dovrebbero redigere una documentazione tecnica relativa ai prodotti che immettono sul mercato, che dovrebbe contenere le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza. La documentazione tecnica dovrebbe basarsi su un’analisi interna dei rischi effettuata dal fabbricante.
Una delle novità che il regolamento ha introdotto è stata la modernizzazione del RAPEX - Rapid Exchange of Information System.
Infatti, se la direttiva ha introdotto il concetto di scambio rapido di informazioni tra gli stati membri e la Commissione in merito a prodotti che presentano dei rischi, il regolamento, d’altro canto, mira a estendere tale concetto e facilitare il suo utilizzo.
Pertanto, è stata proposta una nuova denominazione, Safety Gate, per garantire maggior chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori, oltre a una sua suddivisione interna in:
Vengono trattate anche le opzioni che l’operatore economico deve offrire ai consumatori nel caso di richiamo di un prodotto:
L’operatore economico è obbligato a offrire al consumatore una scelta tra almeno due delle opzioni sopra elencate.