Regolamento UE 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea - OJEU, n. L 135, ha pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, applicabile a decorrere dal 13 dicembre 2024.

Il nuovo regolamento andrĂ  ad abrogare la vecchia direttiva 2001/95/CE, la quale necessitava di una revisione e aggiornamento in vista delle innovazioni tecnologiche e di vendite online avvenute negli ultimi 20 anni.

L’obiettivo generale del nuovo regolamento è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo un livello elevato di protezione dei consumatori, andando a supplire laddove la normativa settoriale, che affronta gli aspetti relativi alla sicurezza di specifici prodotti, non arriva. Infatti, risulta impossibile nella pratica adottare una normativa per tutti i prodotti di consumo esistenti e futuri. Pertanto vi è la necessità di un quadro legislativo, dotato di una base ampia e a carattere orizzontale, che colmi le lacune esistenti.

Quali sono i prodotti coinvolti?

Il regolamento si applica ai prodotti immessi sul mercato, nella misura in cui non esistano disposizioni specifiche nell’Unione che disciplinano la sicurezza dei prodotti in questione, ricalcando quanto specificato nella direttiva.


Invece, l'ambito di esclusione è stato meglio definito rispetto alla vecchia direttiva, la quale citava espressamente soltanto gli oggetti di antiquariato.
Le categorie di prodotti che sono escluse dal regolamento sono:

  • i medicinali per uso umano o veterinario;
  • gli alimenti;
  • i mangimi;
  • le piante e gli animali vivi, gli organismi geneticamente modificati;
  • i sottoprodotti e i prodotti derivati di origine animale;
  • i prodotti fitosanitari;
  • le attrezzature su cui i consumatori circolano o viaggiano se tali attrezzature sono gestite direttamente da un prestatore di servizi e non sono gestite dai consumatori stessi;
  • gli aeromobili il cui esercizio comporta un rischio basso per la sicurezza aerea;
  • gli oggetti d’antiquariato.

Vendite a distanza

La vecchia direttiva, entrata in vigore più di 20 anni fa, non era stata concepita per trattare le vendite online come le intendiamo oggi. Infatti, le vendite a distanza erano state menzionate una sola volta, nella sezione dei “considerando”. Data la natura stessa di una direttiva - atto giuridico che viene recepito dagli stati membri - il concetto di vendita a distanza risultava piuttosto farraginoso. Pertanto, è qui che il nuovo regolamento - atto giuridico vincolante - entra in gioco.


L'articolo 4 tratta le vendite a distanza in modo chiaro e inequivocabile: «I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione.»


Vengono altresì esplicitate le informazioni necessarie da riportare nel caso delle vendite a distanza, che figurano come dei veri e propri obblighi degli operatori economici.

Requisiti di sicurezza

Il principio che accomuna la direttiva e il regolamento è quello secondo cui gli operatori economici immettono sul mercato solo prodotti sicuri. Nel regolamento vengono elaborati i requisiti di sicurezza dei prodotti. A tal proposito si delineano chiaramente i punti considerati nella valutazione della sicurezza di un prodotto.


Di seguito vengono esplicitati i punti piĂą salienti:

  • le caratteristiche tecniche del prodotto, la sua progettazione, la sua composizione, il suo imballaggio, le sue istruzioni;
  • la presentazione del prodotto, la sua etichettatura, compresa l’etichettatura relativa all’etĂ  di idoneitĂ  per i bambini, le eventuali avvertenze e istruzioni per lo smaltimento sicuro;
  • l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare:
      se un prodotto, pur non essendo un prodotto alimentare, vi assomiglia e può essere confuso con un prodotto alimentare per la sua forma, odore, colore, aspetto, in particolare i bambini, potrebbero pertanto portarli alla bocca, succhiarli o ingerirli;
      se un prodotto, pur non progettato per essere utilizzato da bambini, assomiglia per la sua progettazione, il suo imballaggio o le sue caratteristiche a un oggetto comunemente riconosciuto come attraente per i bambini.

I fabbricanti dovrebbero redigere una documentazione tecnica relativa ai prodotti che immettono sul mercato, che dovrebbe contenere le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza. La documentazione tecnica dovrebbe basarsi su un’analisi interna dei rischi effettuata dal fabbricante.

RAPEX Safety Gate

Una delle novità che il regolamento ha introdotto è stata la modernizzazione del RAPEX - Rapid Exchange of Information System.


Infatti, se la direttiva ha introdotto il concetto di scambio rapido di informazioni tra gli stati membri e la Commissione in merito a prodotti che presentano dei rischi, il regolamento, d’altro canto, mira a estendere tale concetto e facilitare il suo utilizzo.


Pertanto, è stata proposta una nuova denominazione, Safety Gate, per garantire maggior chiarezza e migliorare la comunicazione nei confronti dei consumatori, oltre a una sua suddivisione interna in:

  • lun sistema di allarme rapido sui prodotti pericolosi non alimentari, Safety Gate;
  • un portale web destinato a informare il pubblico e consentirgli di presentare reclami, portale Safety Gate;
  • l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare:
  • un portale web tramite il quale le imprese possono adempiere l’obbligo di avvisare le autoritĂ  e i consumatori riguardo a prodotti pericolosi e incidenti, Safety Business Gateway.
Rischio – la combinazione della probabilitĂ  di insorgenza di un pericolo fonte di danni e della gravitĂ  dei danni
Oggetti d’antiquariato – prodotti, come oggetti da collezione e opere d’arte, in relazione ai quali i consumatori non possono ragionevolmente attendersi la conformitĂ  alle attuali norme di sicurezza

Avviso di richiamo

Vengono trattate anche le opzioni che l’operatore economico deve offrire ai consumatori nel caso di richiamo di un prodotto:

  • la riparazione del prodotto richiamato;
  • la sostituzione del prodotto richiamato con uno sicuro dello stesso tipo e almeno dello stesso valore e qualitĂ ;
  • l’aspetto del prodotto quando può indurre i consumatori a utilizzarlo in modo diverso da quello per cui è stato progettato, in particolare:
  • un adeguato rimborso del valore del prodotto richiamato, a condizione che l’importo del rimborso sia almeno pari al prezzo pagato dal consumatore.

L’operatore economico è obbligato a offrire al consumatore una scelta tra almeno due delle opzioni sopra elencate.

Richiamo – qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è giĂ  stato messo a disposizione del consumatore

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