La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – OJEU, n. L 191, ha pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, applicabile a decorrere dal 18 febbraio 2024.
Le batterie sono un’importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l’energia pulita e la neutralità climatica. Si prevede che la domanda di batterie crescerà rapidamente nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada e i mezzi di trasporto leggeri con trazione a batteria, il che renderà il mercato delle batterie sempre più strategico a livello mondiale.
Risulta indispensabile stabilire norme sulla sostenibilità , le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni in materia di batterie per gli utilizzatori finali e gli operatori economici.
Il nuovo regolamento dovrebbe prevenire e ridurre gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente e assicurare una catena del valore sicura e sostenibile per tutte le batterie. Il ruolo degli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle batterie, quali i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali dovrebbe essere mirato a migliorare la prestazione ambientale delle batterie.
Il nuovo regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire:
Le batterie devono essere etichettate per fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti su di esse e sui relativi rifiuti e per poter prendere decisioni consapevoli nel momento in cui acquistano e smaltiscono le batterie. A tal proposito, è obbligatorio fornire tutte le informazioni necessarie sulle loro caratteristiche principali, incluse, ad esempio:
e tante altre. In base al tipo di batteria, vengono richieste informazioni e/o simboli specifici da apporre.
Potete trovare il relativo post sul blog qui: https://www.semmel.it/2024/04/12/new-labeling-and-ce-marking-of-batteries/
Una delle novità introdotte dal regolamento è l’impronta di carbonio. Il massiccio impiego di batterie previsto in settori quali la mobilità e lo stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio. Tuttavia, per sfruttare al massimo questo potenziale è necessario che il ciclo di vita completo delle batterie abbia un’impronta di carbonio contenuta. Pertanto, dovrà essere redatta una dichiarazione dell’impronta di carbonio per ogni modello di batteria industriale ricaricabile con capacità superiore a 2 kWh, batteria per mezzi di trasporto leggeri e di tutte le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato dell’Unione. In un secondo momento verranno stabilite le classi di prestazione per l’imÂpronta di carbonio, che consentiranno l’individuazione delle batterie che presentano un’impronta di carbonio complessiva più contenuta.
Un maggiore uso di materie prime di recupero sosterrebbe lo sviluppo dell’economia circolare e consentirebbe un uso delle materie prime più efficiente sotto il profilo delle risorse. È necessario pertanto promuovere il recupero di tali materiali dai rifiuti stabilendo un requisito relativo al livello di contenuto riciclato delle batterie. Nel caso delle batterie ciò vale in particolare per il contenuto riciclato di cobalto, piombo, litio e nichel che avranno degli obiettivi fissati più elevati entro il 2036.
Le batterie immesse sul mercato dell’Unione dovrebbero essere durevoli e ad alte prestazioni. È quindi necessario fissare parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili di uso generale, per le batterie industriali ricaricabili, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie per veicoli elettrici.
Sono necessarie disposizioni che assicurino la rimovibilità e la sostituibilità delle batterie portatili incorporate negli apparecchi, in modo da permettere una raccolta differenziata, un trattamento e un riciclaggio di alta qualità , una volta che tali apparecchi sono divenuti rifiuti.
Dal 18 agosto 2024 lo stato di salute e la durata di vita prevista di alcune categorie di batterie devono essere fornite ai consumatori finali in qualsiasi momento sulla base dei dati memorizzati nel sistema di gestione delle batterie.
Potete trovare il relativo post sul blog qui: https://www.semmel.it/2024/05/28/stato-di-salute-e-durata-di-vita-prevista-delle-batterie/<
Per controllare l’adempimento da parte dei produttori dei loro obblighi per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, è necessario che in ogni Stato membro l’autorità competente istituisca e gestisca un registro. I produttori sono tenuti a registrarsi al fine di fornire le informazioni necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare l’adempimento degli obblighi da parte dei produttori. La definizione di produttore è stata ampliata dal regolamento e contiene svariate categorie di persona fisica o giuridica.
Al fine di aumentare la trasparenza lungo le catene di approvvigionamento e le catene del valore per tutti i portatori di interessi, è necessario prevedere un passaporto della batteria che massimizzi lo scambio di informazioni, consenta di tracciare e rintracciare le batterie delle categorie applicabili. Il passaporto della batteria rientra nei requisiti di etichettatura e marcatura della batteria e pertanto rappresenta uno degli obblighi della persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell’Unione una batteria apponendovi il proprio nome o marchio commerciale.