Regolamento Batterie (UE) 2023/1542

Nuovo Regolamento

La Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – OJEU, n. L 191, ha pubblicato il nuovo Regolamento (UE) 2023/1542, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, applicabile a decorrere dal 18 febbraio 2024.

Le batterie sono un’importante fonte di energia e uno dei fattori chiave per lo sviluppo sostenibile, la mobilità verde, l’energia pulita e la neutralità climatica. Si prevede che la domanda di batterie crescerà rapidamente nei prossimi anni, in particolare per i veicoli elettrici per il trasporto su strada e i mezzi di trasporto leggeri con trazione a batteria, il che renderà il mercato delle batterie sempre più strategico a livello mondiale.

Risulta indispensabile stabilire norme sulla sostenibilità, le prestazioni, la sicurezza, la raccolta, il riciclaggio e la seconda vita delle batterie, nonché sulle informazioni in materia di batterie per gli utilizzatori finali e gli operatori economici.

Il nuovo regolamento dovrebbe prevenire e ridurre gli effetti negativi delle batterie sull’ambiente e assicurare una catena del valore sicura e sostenibile per tutte le batterie. Il ruolo degli operatori che intervengono nel ciclo di vita delle batterie, quali i produttori, i distributori e gli utilizzatori finali dovrebbe essere mirato a migliorare la prestazione ambientale delle batterie.

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In Europa esistono delle direttive comunitarie che impongono dei requisiti minimi di sicurezza dei lavoratori, dei consumatori e per la tutela dell’ambiente. I prodotti possono essere commercializzati all’interno dell’Unione Europea se rispettano tali direttive e sono dotati di marcatura CE, apposta in seguito al rispetto dei requisiti sopra menzionati.

La marcatura CE consente l’accesso dei prodotti al mercato europeo, ma non è un’approvazione, né una certificazione o un marchio di qualità. La marcatura CE è un’autodichiarazione del produttore che attesta il rispetto dei requisiti delle direttive: permette ai prodotti l’immissione sul mercato europeo, consente il libero movimento dei beni e anche il ritiro dal mercato dei prodotti non conformi.

Alcune direttive e regolamenti, ad esempio 2000/14/CE – emissione acustica o (UE) 2016/426 – prodotti a gas, impongono il rilascio di un certificato UE di tipo da parte di un organismo notificato (1) europeo per dimostrare la conformità ai requisiti delle suddette direttive. Nel caso in cui non dovesse sussistere tale obbligo, esiste comunque la possibilità da parte del fabbricante di richiedere a titolo volontario una certificazione del suo prodotto ad un ente terzo.

Organismo notificato (1)è un ente di certificazione (istituto tecnico o laboratorio di prova) che viene riconosciuto dalle autorità competenti di uno Stato membro UE e notificato alla Commissione Europea.

Certificati CE e Voluntari

A quali batterie si applica il nuovo regolamento?

Il nuovo regolamento si applica a tutte le categorie di batterie, vale a dire:

    le batterie portatili;
    le batterie per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione (batterie per autoveicoli);
    le batterie per mezzi di trasporto leggeri, batterie per veicoli elettrici;
    batterie ricaricabili e non ricaricabili;
    le batterie industriali indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla progettazione; dalla composizione materiale o chimica, dall’uso o dalla finalità delle stesse. Esso si applica anche a batterie incorporate o aggiunte a prodotti.

Quali novità porterà il nuovo regolamento?

Nuova etichettatura e marcatura CE delle batterie

Le batterie devono essere etichettate per fornire agli utilizzatori finali informazioni chiare, affidabili e trasparenti su di esse e sui relativi rifiuti e per poter prendere decisioni consapevoli nel momento in cui acquistano e smaltiscono le batterie. A tal proposito, è obbligatorio fornire tutte le informazioni necessarie sulle loro caratteristiche principali, incluse, ad esempio:

    la capacità e la quantità della presenza di alcune sostanze pericolose;
    il peso;
    la composizione chimica;
    l'agente estinguente utilizzabile;
    marcatura CE,

e tante altre. In base al tipo di batteria, vengono richieste informazioni e/o simboli specifici da apporre.

Potete trovare il relativo post sul blog qui: https://www.semmel.it/2024/04/12/new-labeling-and-ce-marking-of-batteries/

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Il marchio H è un marchio di sicurezza verificata certificato volontariamente.
Esso viene applicato ai prodotti finiti e indica la loro conformità a specifici requisiti Helianteck sulla sicurezza dei prodotti.
Chi ottiene la certificazione H dimostra di rispettare i requisiti di sicurezza di base dei prodotti elettrici o meccanici, l’assenza di sostanze chimiche pericolose, l’ergonomia, il rumore ed include anche la valutazione della produzione in fabbrica.

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H è volontario, accompagna il prodotto per evidenziare che un ente di terza parte lo ha verificato e che annualmente monitora la produzione.
I prodotti con il marchio H sono stati sottoposti a rigorosi test e valutazioni. Dunque, la presenza della certificazione H sui prodotti, ampiamente diffusa e riconosciuta dalle aziende, dai rivenditori e dai consumatori, garantisce un vantaggio certo sul mercato rispetto ai prodotti comparabili, ma senza il marchio.

Dichiarazione dell’impronta di carbonio

Una delle novità introdotte dal regolamento è l’impronta di carbonio. Il massiccio impiego di batterie previsto in settori quali la mobilità e lo stoccaggio di energia dovrebbe aiutare a ridurre le emissioni di carbonio. Tuttavia, per sfruttare al massimo questo potenziale è necessario che il ciclo di vita completo delle batterie abbia un’impronta di carbonio contenuta. Pertanto, dovrà essere redatta una dichiarazione dell’impronta di carbonio per ogni modello di batteria industriale ricaricabile con capacità superiore a 2 kWh, batteria per mezzi di trasporto leggeri e di tutte le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato dell’Unione. In un secondo momento verranno stabilite le classi di prestazione per l’im­pronta di carbonio, che consentiranno l’individuazione delle batterie che presentano un’impronta di carbonio complessiva più contenuta.

Contenuto riciclato di cobalto, piombo, litio e nichel

Un maggiore uso di materie prime di recupero sosterrebbe lo sviluppo dell’economia circolare e consentirebbe un uso delle materie prime più efficiente sotto il profilo delle risorse. È necessario pertanto promuovere il recupero di tali materiali dai rifiuti stabilendo un requisito relativo al livello di contenuto riciclato delle batterie. Nel caso delle batterie ciò vale in particolare per il contenuto riciclato di cobalto, piombo, litio e nichel che avranno degli obiettivi fissati più elevati entro il 2036.

Parametri di prestazione elettrochimica e durabilità

Le batterie immesse sul mercato dell’Unione dovrebbero essere durevoli e ad alte prestazioni. È quindi necessario fissare parametri di prestazione e durabilità per le batterie portatili di uso generale, per le batterie industriali ricaricabili, per le batterie per mezzi di trasporto leggeri e per le batterie per veicoli elettrici.

Requisiti di rimovibilità e sostituibilità

Sono necessarie disposizioni che assicurino la rimovibilità e la sostituibilità delle batterie portatili incorporate negli apparecchi, in modo da permettere una raccolta differenziata, un trattamento e un riciclaggio di alta qualità, una volta che tali apparecchi sono divenuti rifiuti.

Stato di salute e durata di vita prevista

Dal 18 agosto 2024 lo stato di salute e la durata di vita prevista di alcune categorie di batterie devono essere fornite ai consumatori finali in qualsiasi momento sulla base dei dati memorizzati nel sistema di gestione delle batterie.

Registro dei produttori

Per controllare l’adempimento da parte dei produttori dei loro obblighi per quanto riguarda il trattamento dei rifiuti di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, è necessario che in ogni Stato membro l’autorità competente istituisca e gestisca un registro. I produttori sono tenuti a registrarsi al fine di fornire le informazioni necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare l’adempimento degli obblighi da parte dei produttori. La definizione di produttore è stata ampliata dal regolamento e contiene svariate categorie di persona fisica o giuridica.

Passaporto della batteria

Al fine di aumentare la trasparenza lungo le catene di approvvigionamento e le catene del valore per tutti i portatori di interessi, è necessario prevedere un passaporto della batteria che massimizzi lo scambio di informazioni, consenta di tracciare e rintracciare le batterie delle categorie applicabili. Il passaporto della batteria rientra nei requisiti di etichettatura e marcatura della batteria e pertanto rappresenta uno degli obblighi della persona fisica o giuridica che immette sul mercato dell’Unione una batteria apponendovi il proprio nome o marchio commerciale.

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La scelta dell’ente di certificazione dovrebbe ricadere su enti accreditati (2), ovvero su quegli organismi che vengono sottoposti a verifiche e controlli circa la correttezza e serietà delle modalità di valutazione e conseguente rilascio delle certificazioni volontarie. Con il termine accreditamento, si indica il riconoscimento formale dell’idoneità dell’ente a svolgere la propria attività di certificazione volontaria dei prodotti. In Italia, l’accreditamento degli enti di certificazione è affidato ad ACCREDIA che, a sua volta, mediante accordi di mutuo riconoscimento e controllo reciproco, assicura la validità della certificazione in ambito internazionale.

Si ribadisce che il rilascio di una certificazione volontaria non è in alcun modo collegata ad una certificazione UE di tipo rilasciata da un organismo notificato.

Ente accreditato (2) – è un ente di certificazione (istituto tecnico o laboratorio di prova) al quale vengono riconosciute la competenza e l’imparzialità nelle sue attività di ispezione, verifica e validazione di prodotti dagli enti preposti

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